I CONFINI DELL’IMPRESA FAMILIARE
Nella presente sezione viene affrontato il tema dei confini dell’impresa familiare e cioè ci si occupa della distinzione tra l’istituto regolato dall'art. 230 bis c.c. con altre fattispecie, per così dire, di confine.
1 - Innanzitutto viene esaminata la relazione tra l’impresa familiare propriamente detta (e cioè quella regolata dalle predette norme) con l’ampio genus delle imprese a gestione familiare (il cd. family firm). Le imprese a gestione familiare costituiscono un ampio panorama accomunato dall’interferenza tra le esigenze della famiglia e quelle dell’impresa; interferenza che viene regolamentata con un’ampia gamma di strumenti sia giuridici che gestionali. Si tratta di una categoria che assume una autonoma connotazione sotto il profilo della gestione aziendale, ma che non costituisce un’autonoma categoria giuridica, proprio per la pluralità di istituti utilizzati dal legislatore e dall’autonomia privata. All’interno di tale ampia tipologia va distinta l’impresa familiare vera e propria e cioè quell’istituto di carattere residuale previsto dall'art. 230 bis c.c. che, proprio in ragione della autonoma regolamentazione, assume uno specifico connotato giuridico.
2 - Staccata l’impresa familiare propriamente detta da fenomeni solo apparentemente analoghi, si è esaminato come la giurisprudenza abbia regolato i confini di tale fattispecie. Innanzitutto, si è visto quando la collaborazione tra familiari travalica lo schema enucleato dall'art. 230 bis c.c. per assumere il connotato di una vera e propria compagine societaria.
3 - Si è verificato, poi, se e come l’impresa familiare possa trovare applicazione in quelle attività lato sensu economiche, ma che non possono tecnicamente qualificarsi come attività d’impresa o che abbiano dei connotati particolari, come l’attività professionale, l’associazione in partecipazione, la cd. impresa civile e l’impresa familiare coltivatrice.
4 - Dopo aver individuato il limite di demarcazione verso l’alto e cioè verso le attività economiche, si è affrontato quello verso il basso e cioè quello verso la famiglia e cioè quelle attività effettuate con affectionis vel benevolentie causa.
5 - Esaminati i limiti per così dire esterni, si è verificato se e quali sono i limiti interni della fattispecie e cioè se le parti abbiano (e, in caso positivo, in che misura) la possibilità di modificare, adattare o derogare la disciplina di cui all'art. 230 bis c.c. tanto da dar vita a imprese familiari, per così dire, atipiche.
Come si può notare si tratta di un approccio che privilegia non proprie impostazioni teoriche o dogmatiche dell’istituto, bensì quello che è emerso nell’esperienza giurisprudenziale e che, come tale, è in continuo cambiamento.

Impresa familiare nelle professioni