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Attivita: Tipografie e cartolibrerie

Settembre 4, 2024Settembre 4, 2024

La cogestione solo esterna del familiare

La cogestione solo esterna del familiare

Ottobre 14, 2023Giugno 27, 2024

La tutela offerta dall’art. 2041 c.c.

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Ottobre 4, 2023Giugno 27, 2024

Partecipazione della figlia non convivente

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Settembre 28, 2023Giugno 26, 2024

Impresa familiare – impresa civile

Impresa familiare – impresa civile

Settembre 17, 2023Settembre 3, 2024

La differente rilevanza interna ed esterna della collaborazione

La differente rilevanza interna ed esterna della collaborazione

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I CONFINI DELL’IMPRESA FAMILIARE

Nella presente sezione viene affrontato il tema dei confini dell’impresa familiare e cioè ci si occupa della distinzione tra l’istituto regolato dall'art. 230 bis c.c. con altre fattispecie, per così dire, di confine.

1 - Innanzitutto viene esaminata la relazione tra l’impresa familiare propriamente detta (e cioè quella regolata dalle predette norme) con l’ampio genus delle imprese a gestione familiare (il cd. family firm). Le imprese a gestione familiare costituiscono un ampio panorama accomunato dall’interferenza tra le esigenze della famiglia e quelle dell’impresa; interferenza che viene regolamentata con un’ampia gamma di strumenti sia giuridici che gestionali. Si tratta di una categoria che assume una autonoma connotazione sotto il profilo della gestione aziendale, ma che non costituisce un’autonoma categoria giuridica, proprio per la pluralità di istituti utilizzati dal legislatore e dall’autonomia privata. All’interno di tale ampia tipologia va distinta l’impresa familiare vera e propria e cioè quell’istituto di carattere residuale previsto dall'art. 230 bis c.c. che, proprio in ragione della autonoma regolamentazione, assume uno specifico connotato giuridico. 

2 - Staccata l’impresa familiare propriamente detta da fenomeni solo apparentemente analoghi, si è esaminato come la giurisprudenza abbia regolato i confini di tale fattispecie. Innanzitutto, si è visto quando la collaborazione tra familiari travalica lo schema enucleato dall'art. 230 bis c.c. per assumere il connotato di una vera e propria compagine societaria.

3 - Si è verificato, poi, se e come l’impresa familiare possa trovare applicazione in quelle attività  lato sensu economiche, ma che non possono tecnicamente qualificarsi come attività d’impresa o che abbiano dei connotati particolari, come l’attività professionale, l’associazione in partecipazione, la cd. impresa civile e l’impresa familiare coltivatrice.

4 - Dopo aver individuato il limite di demarcazione verso l’alto e cioè verso le attività economiche, si è affrontato quello verso il basso e cioè quello verso la famiglia e cioè quelle attività effettuate con affectionis vel benevolentie causa. 

5 - Esaminati i limiti per così dire esterni, si è verificato se e quali sono i limiti interni della fattispecie e cioè se le parti abbiano (e, in caso positivo, in che misura) la possibilità di modificare, adattare o derogare la disciplina di cui all'art. 230 bis c.c. tanto da dar vita a imprese familiari, per così dire, atipiche.

Come si può notare si tratta di un approccio che privilegia non proprie impostazioni teoriche o dogmatiche dell’istituto, bensì quello che è emerso nell’esperienza giurisprudenziale e che, come tale, è in continuo cambiamento.

LA PARTECIPAZIONE NELL’IMPRESA FAMILIARE

In questa sezione si sono voluti raggruppare i temi connessi alla partecipazione del familiare non attraverso un approccio teorico, ma in base a come emergono nella prassi.

La sezione è divisa in tre parti. La prima riguarda il requisito, per così dire, oggettivo e cioè di quali devono essere i connotati dell’attività. La seconda si occupa del profilo soggettivo e cioè di chi può partecipare all’impresa familiare. La terza, la più corposa, di quali sono i diritti di cui possono godere coloro che prestano la propria attività nell’azienda di famiglia.

LA GESTIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE

I poteri di gestione che la norma attribuisce ai partecipi dell’impresa familiare sono talmente ampi ed incisivi che in un primo tempo hanno indotto a ritenere che fosse stata introdotta una nuova e peculiare forma di gestione collettiva dell’impresa. Tale tesi è stata completamente superata in favore di quella che vi intravede solo un limite ai poteri del titolare.

Egualmente viene generalmente affermata la loro rilevanza interna con l’effetto che, avendo come unico destinatario l’imprenditore, quest’ultimo deve risponderne in via risarcitoria qualora decida di disattendere le decisioni della maggioranza. La questione, però, è sufficientemente delineata solo in astratto, perché in concreto si pongono una serie di problemi di non facile soluzione. Ad esempio, l’imprenditore potrebbe essere sanzionato più che per aver disatteso una decisione della maggioranza, soprattutto per non averla richiesta e per deciso in modo autonomo con effetti disastrosi.

Inoltre, la mancanza di regole procedurali rende particolarmente complessa la questione fondamentale di chi spetti l’iniziativa di porre le questioni all’attenzione della maggioranza e di quali siano gli obblighi di informazione del titolare. Di non secondaria rilevanza è il tema di quali possano essere gli ambiti in cui può esercitarsi il potere gestorio dei familiari, non potendo tale potere ritenersi sostitutivo della libertà di iniziativa dell’imprenditore.  Nella presente sezione verranno affrontati tali aspetti distinguendo tra la gestione ordinaria e quella straordinaria.

LA CESSAZIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE

La cessazione del rapporto dell’impresa familiare è il momento in cui deflagrano i contrasti. Ciò avviene, com’è ovvio, sia quando viene estromesso un compartecipe contro la sua volontà, sia quando cessi l’impresa familiare nel suo complesso, come nel caso di trasferimento della stessa a persone estranee alla famiglia o di morte del titolare, con tutti i conseguenti problemi successori. Si tratta di ipotesi molto variegate oggetto di notevole dibattito circa l’estensione delle tutele ai compartecipi. In questa sezione, sempre utilizzando un approccio casistico, si esaminano le ipotesi che hanno trovato una più difficile sistemazione.

ASPETTI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI

Gli aspetti tributari, contributivi ed assistenziali hanno un’incidenza tutt’altro che marginale sulle decisioni connesse alla costituzione, alle modalità di svolgimento del rapporto ed alla cessazione dello stesso. In questa sezione si esaminano le questioni controverse sulle quali la giurisprudenza si è pronunziata quasi sempre in modo ondivago e contraddittorio.

PROFILI PROCESSUALI

L’affermazione astratta di un diritto si scontra con le difficoltà pratiche per ottenere il suo giusto riconoscimento. In questa sezione esaminiamo i peculiari aspetti connessi del contenzioso inerente all’impresa familiare, partendo dalle questioni che si pongono al momento di impostare la controversia, a quelle di maggior rilievo nel corso della causa per finire ad aspetti apparentemente marginali ma che incidono in modo sensibile sui valori economici . Il tutto senza nessuna pretesa di esaustività, ma ponendo attenzione alle questioni pratiche che hanno occupato la giurisprudenza.

FAMILY FIRM

L’impresa familiare regolata dall'art. 230 bis del codice civile costituisce solo una parte di un fenomeno ben più ampio, quello del family firm, e cioè di quelle strutture organizzative dove si intersecano i due sistemi peculiari dell’impresa e della famiglia.  Infatti, all’interno delle imprese a conduzione familiare, che è categoria non giuridica ma con rilievo nell’organizzazione aziendale e che può avere le più differenti forme (dall’impresa individuale alla società per azioni), v’è la peculiare specie dell’impresa familiare che ha una sua valenza giuridica, perché regolata dalle richiamate norme codicistiche.  In questa sezione si affrontano i rapporti tra i differenti approcci aziendalistico (che guarda alle interferenze tra impresa e famiglia sotto il profilo delle dinamiche organizzative e commerciali) e quello più strettamente giuridico (che pone l’accento al dato formale), troppo a lungo rimasti distanti tra di loro.

IMPRESA FAMILIARE E FENOMENO SOCIETARIO

Dopo qualche tentennamento iniziale, la giurisprudenza si è orientata in modo deciso per la natura individuale dell’impresa familiare. La presente sezione si occupa delle implicazioni a cui dà luogo tale affermazione, sempre al fine di fornire agli operatori materiale e spunti per potersi fare un’idea del fenomeno. Per potersi orientare tra le innumerevoli questioni, si sono ordinate le pronunzie degli organi giurisdizionali intorno ad alcuni gruppi tematici e ciò non in base a scelte teoriche o astratte, ma in relazione a come sono emerse nel tempo e si sono progressivamente coagulate.

Tale sistema di organizzazione della materia, quindi, non ha una valenza sistematica e teorica, potendosi trovare risposte ad esigenze di questo tipo nei tanti e pregevoli contributi dei numerosi studiosi che si sono occupati della materia. Al contrario, qui si guarda il fenomeno, per così dire, dal basso e cioè a come le specifiche e “pratiche” questioni si sono evolute, come cioè i diversi principi che regolano la fattispecie hanno trovato concreta (ed in alcuni casi contrastante) applicazione.

I nuclei tematici di maggior interesse intorno ai quali si è concentrato il dibattito tra il rapporto tra l’impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis sono i seguenti.

Innanzitutto, la giurisprudenza ha fatto discendere dalla natura individuale (e non collettiva) dell’impresa familiare la conseguenza che il fallimento del titolare non si estende ai familiari che collaborano nell’azienda, sempre a condizione che non vi siano stati tentativi di elusione della disciplina concorsuale. Il secondo profilo da considerare è che dalla natura individuale dell’impresa familiare discende che, nei confronti dei terzi, risponde solo il titolare con il proprio patrimonio e non i familiari che vi lavorano. L’affermazione in astratto non crea problemi. Tuttavia, in concreto la commistione tra patrimoni e la sovrapposizione di attività crea una serie di dubbi ed interferenze. Ad esempio, possono esservi problemi per distinguere il patrimonio personale del titolare e quello dei familiari sia nel caso in cui i beni di quest’ultimo vengano utilizzati per l’azienda sia quando risulti difficile stabilire se un bene è stato acquistato con i proventi dell’attività di famiglia o con altre fonti. In altre ipotesi la commistione può riguardare non l’aspetto patrimoniale, ma la gestione ponendosi la questione se ed in che modo il collaboratore possa legalmente impegnare verso tersi l’impresa.

L’interferenza tra impresa familiare e fenomeno societario si appalesa anche quando il familiare imprenditore non sia il titolare di un’impresa individuale, ma sia socio di una società (di persone o di capitali). In questi casi si pone il tema se il familiare che lavora nell’azienda gestita in forma collettiva possa godere della tutela assicurata dall'art. 230 bis c.c. e, in caso negativo, di come possa essergli assicurata adeguata protezione.

Altro nucleo tematico è quello costituito dalle questioni che si pongono quando la collaborazione del familiare travalica i limiti posti dall'art.230 bis c.c. atteggiandosi a vero e proprio rapporto di carattere societario. In questi casi si tratta di tracciare il labile confine tra l’impresa familiare e la snc di fatto. Fuoriesce dall’ambito di applicazione dell'art. 230 bis c.c. anche l’ipotesi di impresa coniugale regolata dall’art. 177 c.c., rimanendo tutt’altro che semplice distinguere nel concreto tra le due fattispecie nel caso di partecipazione del coniuge.

Infine, viene esaminata l’incidenza della famiglia sul fenomeno societario quando la prima prende il sopravvento sulla seconda, come accade nel fenomeno patologico della famiglia mafiosa.

IMPRESA FAMILIARE OLTRE L’IMPRESA

I confini dell’impresa familiare regolata dall'art. 230 bis cpc vanno tracciati innanzitutto verso quelle attività d’impresa assoggettate al diritto societario perché governate (anche di fatto) in forma collettiva.

Ciò, però, non esaurisce il possibile perimetro di interferenza con fenomeni che rientrano nella categoria (più aziendalistica che giuridica) delle imprese a conduzione familiare.

Infatti, al di fuori di quella che per il codice civile è l’attività d’impresa in senso stretto, vi è un variegato mondo che sempre di più si muove e si organizza verso forme che convergono verso l’attività d’impresa.

A tal proposito viene innanzitutto in considerazione l’associazione in partecipazione che per lungo tempo è stata il modello organizzativo alternativo all’impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c.

Va poi considerato il mondo delle professioni e ciò in considerazione dell’evoluzione del mercato (che tende alla concentrazione e specializzazione), degli interventi legislativi che consentono l’utilizzo finanche di modelli societari e delle normative che assoggettano alcune categorie di lavoratori autonomi a norme giuslavoristiche.

Un altro settore d’interferenza è quello dell’attività di mera gestione del patrimonio familiare, che esula dall’attività commerciale in senso proprio.

Infine, v’è il mondo della famiglia coltivatrice da sempre assoggettata a regole sue proprie e che sempre di più si muove verso logiche commerciali.

Insomma, l’impresa familiare sempre più si relaziona con fenomeni che vanno oltre i confini dell’attività d’impresa intesa in senso proprio.

In questa sezione cerchiamo di darne uno spaccato.

IMPRESA FAMILIARE E PRESTAZIONI GRATUITE

L’impresa familiare regolata dall'art. 230 bis c.c. si trova stretta tra due confini.

Il primo è quello costituito da quelle imprese a conduzione familiare che si strutturano attraverso l’adozione di modelli societari come nell’ipotesi in cui le attività dei familiari si concretizzano in attività di co-gestione, normate dal diritto societario, o di pura subordinazione, che trovano nel diritto del lavoro la loro regolamentazione.

Il secondo è quello in cui i familiari non partecipano in modo vero e proprio all’attività d’impresa, nel senso che l’eventuale intervento si muove nello stretto ambito dei doveri di solidarietà familiare e nulla di più.

Nel mezzo troviamo l’impresa familiare, nella quale la collaborazione del congiunto ha dei connotati che non hanno i caratteri della cogestione e della subordinazione, ma – al contempo- hanno una consistenza più strutturata del mero aiuto prestato all’altro in ragione del vincolo familiare.

Nelle altre sezioni ci si è occupati dei profili di interferenza con il limite, per così, verso l’alto, quello in cui prevalgono, cioè, i modelli societari.

In questa si esaminano i temi connessi alla distinzione tra le prestazioni da ritenersi meramente gratuite e quelle che invece vanno tutelate ai sensi dll'art. 230 bis c.c.

Si tratta di una differenziazione tutt’altro che facile vista l’usuale compresenza di entrambe all’interno della famiglia imprenditoriale.

A rendere più complicato il tutto v’è il progressivo superamento da parte della giurisprudenza della cd. presunzione di gratuità, vista come retaggio di un modello patriarcale non più in linea con i tempi.

IMPRESA FAMILIARE E FALLIMENTO

Dalla natura individuale dell’impresa familiare discende come conseguenza che i familiari che operano nell’azienda non possono essere considerati imprenditori alla stregua del titolare, con l’effetto che solo quest’ultimo può essere assoggettato alla procedura fallimentare.

Sebbene tale astratta affermazione non desti incertezza, la questione ha occupato molto la giurisprudenza. Innanzitutto, vi sono i temi connessi alla labile distinzione tra l’impresa familiare e la società di fatto in cui i familiari assumono un ruolo di veri e propri soci (e non di meri collaboratori) con conseguente loro assoggettamento alla disciplina fallimentare. Di qui la ricerca di indici significativi per poter distinguere le due fattispecie; tema reso ancora più complesso nell’ipotesi di attività finanziata dai familiari che vi collaborano.

Particolare attenzione, poi, è stata posta a quelle pratiche, per così dire, elusive nelle quali l’istituto regolato dall'art. 230 bis c.c. viene utilizzato come schermo per eludere la disciplina fallimentare.

 

LA TITOLARITA’ DEI BENI

In astratto, non vi sono dubbi che il titolare (e non i familiari) sia il proprietario dei beni che fanno parte dell’azienda ed è responsabile delle obbligazioni assunte dall’impresa verso i terzi. Tuttavia, nel concreto i confini tra il patrimonio del titolare e quello di coloro che sono coinvolti nell’attività di famiglia appaiono meno netti e si pongono tutta una serie di questioni, per così dire pratiche, sulle quali la giurisprudenza non ha dato sempre una risposta univoca. Esaminando il fenomeno non dall’alto con un approccio teorico, ma dal basso e cioè tenendo conto delle questioni che sono emerse nella prassi, possono individuarsi alcuni nuclei tematici.

Il primo è costituito dalle questioni connesse all’ipotesi (peraltro molto frequente) in cui all’esterno (e cioè nei confronti dei terzi) non appare ben chiara la distinzione di ruolo tra il titolare dell’impresa ed i suoi familiari, con il conseguente problema di se e quando costoro rispondano delle obbligazioni dell’impresa, oppure se il titolare possa essere obbligato da contratti stipulati da costoro.

Il secondo riguarda il tema della titolarità dei beni quando vi sia una commistione tra il patrimonio del titolare e quello dei familiari. Infatti, accanto ad un modello cd. “puro” dove il patrimonio e le risorse, lato sensu considerate, appartengono per intero ed in modo chiaro al titolare, ve ne è un altro, per così dire “ibrido”, nel quale i familiari non si limitano a prestare la loro attività lavorativa nell’attività di famiglia, ma la finanziano sia con i proprio denaro, sia prestando garanzie personali, sia conferendo propri beni, ecc.

Nel primo caso, la questione principale riguarda i diritti che i familiari hanno sui beni dell’impresa dopo la morte del titolare e ciò per l’interferenza tra le regole dettate dall’art. 230 bis c.c. e la disciplina delle successioni; cosa che si verifica soprattutto quando all’impresa del de cuius abbiano partecipato solo alcuni dei familiari.

Nel secondo si aprono numerose questioni su quali debbano essere i criteri da utilizzare per distinguere i vari patrimoni e ciò a causa della ritrosia all’interno della famiglia a formalizzare i rapporti economici.

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L’IMPRESA FAMILIARE IN FORMA COLLETTIVA

L’attività d’impresa può essere svolta sia in forma individuale, sia in forma collettiva, dando vita ad una società, sia essa di persone (come ad es. una s.n.c.) oppure di capitali (come ad es. una s.r.l.).  Nel caso della ditta individuale non vi sono problemi ad ammettere che, qualora lavorano con il titolare dei suoi familiari, possa trovare applicazione l'art. 230 bis c.c., ovviamente quando sussistono nel concreto i numerosi requisiti previsti da tali norme.

Nel caso di società bisogna distinguere ulteriormente tra due ipotesi.

La prima si ha quando i diversi componenti della famiglia sono soci veri e propri (perché è stata costituita formalmente una società) o di fatto (e cioè quando di un’attività formalmente è una ditta individuale ma di fatto viene gestita dai familiari tanto da qualificarsi nel concreto come una s.n.c). In entrambi i casi si applicano le norme del diritto societario e non l’istituto regolato dagli art. 230 bis c.c.

La seconda si concretizza quando il familiare ha costituito una società con un estraneo, ma in detta attività vi lavorano i suoi familiari. Si pensi ad esempio ad una s.n.c. costituita da due amici nel quale lavora anche la moglie (o un figlio) di uno di loro. In tal caso, la possibilità che i familiari possano essere tutelati dall'art. 230 bis c.c. in un primo tempo è stata affermata dalla giurisprudenza, ma successivamente è stata negata dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma con una sentenza che, però, ha già in sé i germi di un possibile futuro cambiamento di orientamento. Inoltre, rimanendo l’attuale sistemazione della materia, rimane controverso il modo con cui tutelare il familiare.

In questa sezione ci si occupa proprio di tali questioni.  

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IMPRESA FAMILIARE ED SNC DI FATTO

Se i familiari hanno un ruolo chiaramente esecutivo e non si occupano, neppure in modo indiretto, della gestione dell’azienda, non ci sono problemi a riferire al suo titolare ogni questione a rilevanza esterna, come la responsabilità nei confronti dei terzi, l’assoggettamento solo suo al fallimento. Come pure non sorgono questioni a che, dopo la sua morte, i beni sia strettamente personali che aziendali ricadano in successione a cui concorrano tutti i familiari (anche se non hanno partecipato all’impresa)

Questo però è un modello astratto che trova rara corrispondenza nella realtà, perché le interferenze a livello gestionale dei familiari sono normali e molteplici.

Di qui tra le imprese a gestione familiare la difficoltà di distinguere quelle che hanno una sicura natura individuale (in cui cioè le intromissioni nella gestione rimangono solo nell’ambito interno e familiare) e quelle in cui la partecipazione dei familiari è tale da far loro assumere la natura di società in nome collettivo (di fatto) con conseguente applicazione del relativo modello societario.

Nella presente sezione affrontano tali questioni, andando ad individuare i maggiori temi che sono emersi nella pratica e le soluzioni (spesso contraddittorie) date dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

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IMPRESA FAMILIARE ED IMPRESA CONIUGALE

Quando moglie e marito lavorano nell’attività di famiglia si pone il problema se trovi applicazione l’art. 177, lett. d) (cd. azienda coniugale) oppure l’art. 230 bis c.c. (cd. impresa familiare).

Stesso deve dirsi quando insieme a tale coppia (che assume un ruolo centrale) vi operino anche altre coppie per così dire secondarie (ad esempio quelle costituite dai figli con i rispettivi consorti).

Si tratta di fattispecie solo in astratto distinte, ponendosi nella prassi numerosi profili di interferenza, la cui soluzione è tutt’altro che semplice, tenuto conto della sensibile differenza di disciplina tra le due normative.

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IMPRESA FAMILIARE E GRUPPI

Il fenomeno familiare è capace di permeare non solo la singola impresa “a conduzione familiare”, ma anche i gruppi societari, nei quali le singole realtà sono avvinte da legami che trovano nella famiglia la loro genesi.

Spesso tali rapporti sono regolamentati da forme societarie, holding, patti parasociali, ecc. In altri casi non accade nulla di tutto questo e le relazioni familiari rimangono sullo sfondo. Ipotesi, quest’ultima che si verifica nella maggiore intensità quando detti rapporti debbano essere nascosti, come nel caso di famiglia dedita ad attività criminali soprattutto di stampo mafioso.

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IMPRESA FAMILIARE ED ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Per lungo tempo l’associazione in partecipazione è stato il modello alternativo all’impresa familiare regolata dell’art. 230 bis c.c. e ricca è stata la casistica di cui si è dovuta occupare la giurisprudenza per distinguere le due fattispecie, soprattutto per i tentativi di utilizzare l’associazione in partecipazione per eludere le norme poste a tutela del familiare dettate dall’art. 230 bis c.c.

Proprio in ragione di tale fenomeno dal 2015 è stata varata una legislazione che via via ha ridotto, fino ad annullarlo, l’ambito di applicazione dell’associazione in partecipazione alla famiglia.

Tali norme, però, non risolvono ogni questione e soprattutto lasciano aperti i problemi per imprese a conduzione familiare nate prima del 2015.

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L’IMPRESA FAMILIARE NELLE PROFESSIONI

Il familiare che collabora nell’attività professionale dell’altro può invocare le tutele garantite dall'art. 230 bis c.c. ?

Tradizionalmente la giurisprudenza ha risposto in modo negativo, limitatamente però alle sole professioni, per così dire, pure e non a quelle che hanno interferenza con fenomeni propri dell’attività d’impresa (si pensi alle farmacie, ai promotori finanziari, agli agenti di commercio, ecc.)

Anche per le prime, però, in virtù delle riforme che hanno esteso strumenti societari propri dell’attività commerciale, si stanno aprendo ampi varchi, ancora in gran parte inesplorati.

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IMPRESA FAMILIARE E IMPRESA CIVILE

La commistione tra la famiglia e l’attività d’impresa normalmente riguarda la cd. impresa commerciale, e cioè quella destinata alla produzione o alla vendita di merci e servizi.

Tuttavia, vi è anche un altro settore di interferenza, fino ad oggi appannaggio di (famose) famiglie con grossi interessi e rilevanti patrimoni, ed è quello dell’attività di mera gestione del patrimonio, che esula dall’attività commerciale in senso proprio.

E’ questa l’ipotesi in cui la famiglia decide, nel contempo, di tenere distinti i beni dedicati all’attività di impresa da quelli, per così dire, personali (come ad esempio le abitazioni in cui vivono i singoli componenti con le rispettive famiglie, barche, case al mare o in montagna, multiproprietà, sedi di rappresentanza, complessi sportivi, automobili di valore, ecc.) e di gestire unitariamente tali beni, con il duplice obiettivo di ottimizzare i costi di gestione (attraverso del personale che si occupi di tutte le proprietà ) e di governare, per così dire, gli effetti della morte di un familiare ed il subentro dei suoi eredi, senza che ciò possa portare ad una dispersione del patrimonio della famiglia e senza violare ovviamente le norme di diritto successorio.

Anche in questa ipotesi si tratta di stabilire se l’istituto dell’impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. possa trovare applicazione e se i singoli familiari possano beneficiare (o meno) della tutela ivi garantita (ove vengano pretermessi) non si tenga conto delle loro opinioni in materia di gestione, ecc..

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IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE

Per le attività agricole a cui partecipano i familiari si contrappongono due modelli e cioè quello di matrice collettivista impersonato dalla “comunione tacita familiare” e quello che si impernia sulla figura del titolare concretizzato dall’impresa familiare regolata dall'art. 230 bis c.c.

Si tratta di modelli in astratto ben differenziati, ma che nella prassi scontano numerosi profili di interferenza che la giurisprudenza si è trovata a dirimere con risultati non sempre univoci.

Nella presente sezione si dà uno sguardo ai maggiori nuclei problematici della famiglia coltivatrice.

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IMPRESA FAMILIARE E PRESTAZIONI GRATUITE

In questa sezione si esamina la questione del lento superamento della presunzione di gratuità delle attività lavorative svolte all’interno della famiglia, che è stato lo strumento per perpetuare modelli patriarcali e svilire i diritti dei familiari economicamente più deboli.

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L’IMPRESA FAMILIARE ATIPICA

L’istituto dell’impresa familiare regolato dall'artt. 230 bis c.c. ha nel requisito della residualità uno degli aspetti più caratterizzanti.

Pertanto, se le parti hanno inteso regolare i loro rapporti costituendo una società o stipulando un contratto di lavoro subordinato, troveranno applicazione le norme di diritto societario e quelle giuslavoristiche e non l'art. 230 bis c.c.

Sorge però il problema se l’impresa familiare sia aliena ad ogni possibilità di regolamentazione da parte dei suoi componenti oppure se costoro possano adattarla a particolari caratteristiche della compagine familiare o dell’attività svolta senza che tale regolamentazione possa farla fuoriuscire dall’ambito applicativo dell'art. 230 bis c.c.

E’ questo il tema della cd. impresa familiare atipica e, quindi, dell’ambito di operatività dell’autonomia privata (finalizzata ad adattare il modello alle specificità della singola realtà) e della sua compatibilità con l’orientamento, del tutto maggioritario, secondo cui le tutele garantite dall'art. 230bis c.c. sono inderogabili.

Di tali questioni la giurisprudenza si è occupata verificando i limiti di liceità degli accordi (spesso redatti con finalità fiscali) con funzione costitutiva, derogatoria e di determinazione delle quote.

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ACCORDI CON FUNZIONE COSTITUTIVA

Spesso l’intervenuta costituzione di un’impresa familiare viene formalizzata in accordi, variamente denominati, e ciò soprattutto per fini fiscali, visto che la regolamentazione dell’istituto ai fini tributari ed a quelli civilistici è differente.

Infatti, l'artt. 230 bis c.c. trova applicazione se ne sussistono nella realtà i presupposti previsti dal legislatore senza la necessità di nessuna formalizzazione, mentre quest’ultima è necessaria ai fini fiscali.  

Ciò pone la questione di quale sia il valore degli accordi redatti ai fini fiscali ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i singoli componenti della famiglia.

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ACCORDI CON FUNZIONE DEROGATORIA

Le parti possono adattare il modello delineato dall'artt. 230 bis c.c. a condizione, però, che tutto ciò non si traduca in una privazione di tutela della disciplina inderogabile prevista dal legislatore.

In questa sezione si esaminano diversi casi concreti di cui si è occupata nel tempo la giurisprudenza al fine di enucleare l’ambito di operatività dell’autonomia dei privati.

Ci si occupa, poi, anche dei diversi limiti dell’autonomia privata nell’ipotesi di impresa familiare fondata sul matrimonio, regolata dall’art. 230 bis c.c., e di quella tra conviventi, prima disciplinata dall’art. 230 ter c.c. e da ultimo ricondotta all'art. 230 bis c.c. dalla Corte Costituzionale.

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ACCORDI SULLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

Da tempo è invalsa la prassi di regolamentare l’impresa familiare soprattutto sotto il profilo della determinazione delle quote degli utili e degli incrementi spettanti ad ognuno dei compartecipi.

La giurisprudenza si è occupata di tali questioni soprattutto per sanzionare accordi diretti alla violazione delle norme inderogabili stabilite dall'art. 230 bis, ponendo una serie di paletti da rispettare.

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IL LAVORO NELL’IMPRESA FAMILIARE

In questa sezione ci si occupa dei caratteri che deve avere l’attività lavorativa del familiare.

Il tema è svolto non solo andando ad esplorare i territori di confine del lavoro subordinato e dell’attività domestica, ma esaminando con approccio pratico le questioni inerenti il requisito della continuatività, facendo particolare attenzione alle questioni poste dalla tutela del convivente introdotta dall’art. 230 ter c.c. e poi completata dalla sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale.

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I COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE

L’art. 230 bis c.c. delinea con sufficiente chiarezza chi sono i familiari che possono partecipare all’impresa godendo dei diritti riconosciuti da tale norma. Tuttavia, esistono delle ipotesi particolari di non facile soluzione,

Egualmente, prima l’art. 230 ter c.c. e poi la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2024  hanno esteso la tutela al convivente, imponendo di ridisegnare l’assetto dell’impresa familiare nella famiglia di fatto.

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I DIRITTI DEI PARTECIPANTI

Il lavoro nell’impresa familiare dà diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili ed agli incrementi.

Si tratta del cuore di tutta la disciplina dell'art. 230 bis c.c. e per il quale risulta più utile l’approccio casistico e pratico.

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IMPRESA FAMILIARE E LAVORO SUBORDINATO

La prestazione lavorativa nell’impresa familiare, affinché possa dare diritto ad invocare le tutele previste nell' art. 230 bis c.c. deve avere delle sue connotazioni differenti da quelle del lavoro subordinato, che è invece assoggettato alla diversa disciplina giuslavoristica.

I criteri di demarcazione se sono chiari in astratto non lo sono in concreto.

Per tale ragione nella presente sezione si è affrontato il tema andando a “raggruppare” casi realmente accaduti in ragione della diversa tipologia di rapporti (tra coniugi, tra genitore e figli, tra fratelli, tra parenti più lontani ed affini) giacché tale profilo visuale consente di cogliere alcuni aspetti che tendono a ripetersi nella realtà.

Si è dato pure rilievo ad alcuni aspetti apparentemente marginali come il valore delle dichiarazioni confessorie e dell’“inquadramento” ai fini contributivi.

Poi si è passati ad esaminare quali sono i criteri utilizzati nella prassi per determinare il giusto valore dell’apporto lavorativo del familiare, ma anche dello stesso titolare.

Infine si è esaminato il momento patologico della estromissione del familiare dall’azienda, andando a verificare quali norme giuslavoristiche possano essere estese nel caso di “licenziamento” illegittimo del familiare.

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IMPRESA FAMILIARE E LAVORO DOMESTICO

I diritti garantiti dall’art. 230 bis c.c. spettano non solo a chi svolge la propria attività nell’azienda, ma anche a chi lavora in casa. Si tratta di una previsione che garantisce una rilevante tutela al lavoro domestico che è, però, di difficile applicazione in ragione dei contrasti sui caratteri che tale attività lavorativa deve avere.

La questione del il lavoro domestico del convivente è stata in gran parte risolta solo nel 2024 grazie all'intervento della Corte Costituzionale.

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LA CONTINUATIVITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

Nella presente sezione ci si occupa del tema di quali debbano essere, in concreto, i caratteri del requisito della continuatività della prestazione lavorativa richiesto dall’art. 230 bis. c.c.

Nell’analisi si privilegerà l’aspetto casistico rispetto ai temi più controversi, come ad esempio all’ipotesi in cui il familiare abbia un secondo lavoro oppure se lo stesso si rechi solo saltuariamente in azienda, oppure ancora svolga in favore dell’impresa delle prestazioni connesse alla sua professione, ecc.

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L’ATTIVITA’ DI COGESTIONE

L’art. 230 bis c.c. riserva al titolare l’attività di gestione, attribuendo ai familiari solo il diritto alla partecipazione ad alcune decisioni.

Tuttavia, nella pratica è difficile che il familiare non si interessi in qualche modo della gestione.

Si tratta di un labile confine che, se superato, porta alla creazione di una società di fatto.

In questa sezione ci si occupa dei caratteri che deve avere la (limitata) gestione del familiare, rinviando alle altre sezioni in cui si esaminano i casi che comportano lo sconfinamento con la società di fatto.

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LA PARTECIPAZIONE DEI NON CONVIVENTI

Il tema se possano partecipare all’impresa familiare il partner ed i parenti non conviventi con il titolare è solo apparentemente marginale, per una serie di implicazioni pratiche.

Queste riguardano non soltanto i figli che costituiscono una loro famiglia e vanno a vivere per conto loro, ma anche l’impresa familiare tra conviventi prima regolata dall’art. 230 ter. c.c. ed ora dall'art. 230bis c.c. a seguito della sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale

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LA COGESTIONE DI AZIONI

L’attività del familiare può assumere le più diverse forme in ragione del suo livello d’impegno, delle sue competenze e dell’attività svolta dall’azienda.

Un caso sintomatico, che consente di ragionare sulle caratteristiche dell’attività di collaborazione del familiare in generale, è l’ipotesi della cogestione di azioni.

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LA MORTE DEL COLLABORATORE

L’impresa familiare sconta l’interferenza non solo delle norme in materia d’impresa, di famiglia e giuslavoristiche, ma anche di quelle successorie, come nel caso di morte del collaboratore, dovendosi distinguere tra la morte del figlio e quella del coniuge, per i differenti risvolti che comportano.

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LA FAMIGLIA DI FATTO

Nel 2016 la L. n. 76 (cd legge Cirinnà) aveva assoggettato le unioni civili alla disciplina dell’art. 230 bis c.c., mentre per le unioni di fatto era stato introdotto l’art. 230 ter c.c., che però assicurava al convivente solo una tutela molto limitata.

Nel 2024 si è pronunziata la Corte Costituzionale che ha esteso l’art. 230 bis c.c. anche al convivente di fatto.

Si tratta di un intervento che ha risolto solo parzialmente le questioni poste dai nuovi “tipi” di famiglia e ne ha poste di nuove.

In questa sezione se ne affrontano le principali.

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L’IMPRESA FAMILIARE TRA STRANIERI

Il sempre maggior diffondersi di imprenditori stranieri ha portato alla ribalta il tema se anche per costoro ed i loro familiari (spesso egualmente stranieri) possano essere applicate le garanzie dei cui all' art. 230bis c.c., tenuto conto che l’istituto dell’impresa familiare è spesso sconosciuto agli ordinamenti dei Paesi di loro provenienza.

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IL DIRITTO AL MANTENIMENTO

L’art. 230 bis c.c. innanzitutto garantisce il diritto al mantenimento.

Si tratta di una previsione solo apparentemente di facile applicazione, perché sotto una superficie che sembra tranquilla si agitano numerose questioni che incidono concretamente sull’entità del relativo assegno. A queste è dedicata la presente sezione.

Un primo aspetto è il rapporto tra il mantenimento e gli altri diritti garantiti dall’art. 230 bis c.c. (come quello alla partecipazione agli utili) e ciò soprattutto nel caso di impresa familiare indebitata.

Altro punto di tensione è se il mantenimento spetti anche al familiare titolare di un proprio reddito personale.

Ovviamente numerosi sono i contrasti sulla sua entità e sul rapporto con gli assegni dovuti in caso di separazione e divorzio.

Di non minore momento è stata la questione se il mantenimento spettasse comunque al convivente; tema questo di recente risolto in senso positivo dalla Corte Costituzionale.

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IL DIRITTO AGLI UTILI

La quantificazione degli utili a cui ha diritto il familiare che presta la propria attività nell’azienda di famiglia è il cuore di ogni controversia ed è il campo dove più viene in evidenza la specifica esperienza in materia visto che, a seconda di come si imposta la questione, gli importi in gioco possono variare ed anche di molto.

Gli articoli presentati in questa sezione vogliono essere uno spaccato delle principali questioni.

Innanzitutto, viene presa in considerazione la differenza tra gli utili, gli incrementi ed il patrimonio aziendale, per il loro risvolto non solo sotto il profilo della quantificazione, ma anche sotto quello dell’onere della prova. Su tale aspetto incide poi una questione solo apparentemente secondaria e cioè il diritto del titolare di liquidazione in natura, perché si presta a facili elusioni della norma.

Sono stati considerati alcuni casi particolari che incidono sulla determinazione degli utili dell’azienda e, in particolare, quelli dovuti nel caso di azienda deficitaria per mala gestio del titolare o di incassi a nero.

Determinante è poi la prova circa la produttività dell’impresa, cosa tutt’altro che facile, vista la normale refrattarietà delle imprese familiari ad ogni tipo di formalizzazione.

Per quanto riguarda il calcolo della quota è necessario tener conto innanzitutto dei patti di distribuzione periodica e dell’entità del mantenimento, tenuto conto che questi sono il normale rifugio del titolare che non voglia corrispondere il dovuto.

Per quanto riguarda le tecniche di calcolo, va considerato che il ricorso alle regole del diritto societario oppure a quelle normalmente in uso per il lavoro dipendente portano generalmente su false piste. Egualmente scivoloso è il riferimento ad accordi intercorsi tra i componenti del nucleo familiare, vista l’inderogabilità della norma.

Di non poco momento sono gli aspetti successori, nel caso in cui il titolare dell’impresa muoia prima della distribuzione degli utili.

Infine, è stata considerata la tutela del convivente già regolata dall’art. 230 ter c.c. ed ora equiparata a quella del coniuge dalla Corte Costituzionale.

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IL DIRITTO AGLI INCREMENTI E ALL’AVVIAMENTO

La possibilità di determinare un sicuro rapporto tra l’apporto del familiare e gli incrementi del patrimonio aziendale, compreso l’avviamento, è la linea di tensione su cui si scaricano le principali controversie in materia.

Altro terreno di scontro sono le modalità di calcolo, tenuto conto della peculiarità dell’impresa familiare che non è assoggettabile alle logiche societarie e dell’incidenza in alcuni settori di norme speciali tutt’altro che chiare (come ad es. nel caso delle farmacie).

Poiché gli interessi economici sono rilevanti, egualmente importanti sono i tentativi di elusione del titolare, come ad esempio quelli di scomputare eventuali acquisti immobiliari effettuati dal familiare o sue disponibilità economiche, frammischiando questioni aziendali con faccende più strettamente personali e familiari.

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LA GESTIONE ORDINARIA

In questa sezione si cerca di comprendere in cosa si estrinseca il potere di controllo riconosciuto al collaboratore dell’impresa familiare; cosa tutt’affatto semplice se si abbandonano le petizioni di principio.

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LA GESTIONE STRAORDINARIA

Il tema della rilevanza e dei limiti dei poteri decisionali dei familiari dinanzi alle decisioni vitali per l’azienda viene in rilievo nel caso – tutt’altro che raro – del titolare che assume comportamenti autoritari e che ritiene il lavoro dei familiari come dovuto e che non consente a nessuno di mettere in discussione le sue decisioni.

Sulle decisioni di carattere straordinario si scaricano quindi questioni non solo di carattere aziendale, ma anche – e spesso soprattutto – di natura personale, familiare e generazionale, in un intreccio che è difficile dipanare.

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I PROTERI DI CONTROLLO

I caratteri ed i limiti dei poteri di controllo del familiare sulle scelte dell’imprenditore nel corso della gestione ordinaria dell’impresa sono nebulosi in ragione dell’assenza di formalizzazione dei rapporti che caratterizza le relazioni familiari e della genericità della disciplina del codice civile.

Lo sguardo a taluni casi pratici può essere di aiuto per dipanare la fitta nebbia.

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L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Probabilmente all’interno delle aziende a base familiare non c’è niente di ordinario, nel senso che ogni processo decisionale assume sue connotazioni peculiari, per l’inevitabile intreccio di ragioni aziendali e rapporti familiari spesso complessi.

Tuttavia, la gestione di tali processi nel caso di decisioni di vitale importanza per l’azienda assume sue connotazioni specifiche, in ragione delle conseguenze e della inevitabile rilevanza esterna alla compagine familiare.

Nella presente sezione ci si sofferma su tali questioni, non con un approccio sistematico – impossibile vista l’eterogeneità delle aziende familiari – ma casistico.

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LE CAUSE DI CESSAZIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE

Numerose sono le cause di estinzione del rapporto di impresa familiare.

Schematizzando al massimo, innanzitutto possiamo distinguere quelle individuali (e cioè quelle che riguardano un singolo partecipante e che non portano necessariamente alla cessazione dell’impresa familiare, potendo questa continuare con altri familiari) da quelle, per così dire, generali (e cioè quelle che attengono alla generalità dei partecipanti e che comportano lo scioglimento).

Tra quelle individuali, poi, possiamo ulteriormente tenere distinte quelle involontarie (come la morte del titolare o l’impossibilità alla prosecuzione dell’attività lavorativa per cause indipendenti dalla volontà dei compartecipi) da quelle volontarie (come il recesso del familiare o il suo “licenziamento”).

Anche la cessazione del rapporto nei confronti della generalità dei compartecipi può avvenire per cause involontarie (come, ad esempio, il decesso o il fallimento del titolare o l’impossibilità oggettiva alla prosecuzione dell’attività lavorativa) oppure volontarie (come ad esempio il trasferimento dell’azienda oppure la decisione del titolare di chiuderla).

Ovviamente, gli effetti sulla compagine familiare delle diverse cause di cessazione sono i più diversi e danno luogo ad una pluralità di domande alle quali si tenta di dare risposta in questa sezione.

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I DIRITTI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE

L’impresa familiare può cessare o a causa della morte del titolare o perché costui decide di trasferirla.

In entrambe le ipotesi al familiare viene attribuito un diritto di prelazione e, in caso di sua violazione, quello del cd. retratto.

Si tratta di questioni tutt’ora aperte, nel senso che la delimitazione sia in senso oggettivo che soggettivo di tali tutele è tema di notevoli contrasti ed incertezze.

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LE CAUSE DI CESSAZIONE INDIVIDUALI INVOLONTARIE

Tra le cause di cessazione che non dipendono dalla volontà del compartecipe c’è innanzitutto la morte che porta con sé  tutte le problematiche cagionate dall’interferenza tra la normativa di cui all'art. 230 bis c.c. e la disciplina successoria.

In questa sezione viene anche affrontata la casistica inerente l’estromissione del familiare (da parte del titolare) che comporta lo scioglimento del rapporto nei suoi confronti contro la volontà di quest’ultimo.

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LE CAUSE INDIVIDUALI VOLONTARIE

Il rapporto di impresa familiare può cessare qualora il compartecipe decida di uscire dall’impresa. Tale ipotesi non comporta grosse questioni, dovendosi solo liquidare quanto costui ha maturato.

Diverso è la situazione se la perdita dello status familiare possa comportare in automatico l’uscita dall’impresa.

Al quesito la giurisprudenza ha dato una risposta negativa, ma ciò non toglie che la separazione o il divorzio abbiano una serie di risvolti, non semplici da gestire, non solo nei confronti dell’ex coniuge, ma anche dei parenti di quest’ultimo già inseriti nell’attività.

A ciò vanno aggiunte le peculiari questioni che si pongono nel caso di cessazione della convivenza.

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LE CAUSE DI CESSAZIONE GENERALI

In questa sezione vengono esaminate le ipotesi di cessazione dell’impresa familiare più problematiche e prima fra tutte la decisione del titolare di chiudere l’azienda che non sia condivisa dagli altri familiari.

 

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LA PRELAZIONE E IL RISCATTO

La prelazione ed il riscatto sono tra le tutele più forti garantite al familiare e che provocano i maggiori problemi applicativi e ciò non solo per le questioni connesse all’esatta individuazione della disciplina, ma anche per i tentativi di eluderla molto diffusi nella prassi.

Tale tutela per così dire “forte” non è però garantita al convivente, dando luogo a tutta una serie di dubbi.

 

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I PROFILI TRIBUTARI

Spesso le motivazioni collegate a ragioni di minimizzazione del carico fiscale sono quelle che fanno propendere per l’impresa familiare regolata dall'art. 230 bis c.c.

Tuttavia, tale scelta comporta una serie di conseguenze di carattere tributario che vanno considerate.

Nella presente sezione verranno esaminate le principali, sempre con un approccio pratico e casistico

Innanzitutto, verrà affrontato il tema della non perfetta coincidenza tra l’impresa familiare disciplinata dal codice civile e quella presa in considerazione della disciplina fiscale.

In secondo luogo, si esamineranno quelle che sono le principali questioni riguardanti la gestione fiscale dell’impresa familiare.

Verrà dato uno sguardo al regime fiscale dei collaboratori e delle principali vicende (costituzione, estinzione, cessioni, ecc.) che possono verificarsi durante la vita d’impresa.

Infine, verranno presi in esame i principali problemi di responsabilità e sanzionatori.

L’obiettivo è quello di accompagnare l’utente in un percorso che lo porti a verificare come siano state risolte le principali problematiche a rilevanza fiscale in modo da approntare gli opportuni accorgimenti prima di pervenire al momento patologico.

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I PROFILI CONTRIBUTIVI

L’inserimento di un familiare nella propria impresa impone al titolare una serie di obblighi contributivi, i cui caratteri ed estensione non sono di facile definizione.

In questa sezione vengono affrontate le questioni che si pongono con maggior frequenza.

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PROFILI ASSISTENZIALI

Sebbene l’attività del familiare nell’impresa regolata dall'art. 230 bis c.c. non possa essere qualificata come da lavoro subordinato, comunque la disciplina di settore ha esteso una serie di tutele come quelle in materia antinfortunistica.

Tuttavia, proprio l’intrinseca differenza con il lavoro subordinato comporta una serie di aspetti problematici, che vengono trattati nella presente sezione.

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IMPRESA FAMILIARE RILEVANTE PER IL FISCO E IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Affinché un’impresa familiare possa avere rilevanza per il Fisco è necessario che abbia determinate caratteristiche.

Ove ciò si verifichi, è necessario che l’imprenditore presti attenzione onde evitare possibili doppie tassazioni in capo a sé ad ai familiari.

V’è poi la questione del regime fiscale dei conviventi di fatto alla cui soluzione ha contribuito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 2024.

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REGIME FISCALE DELL’IMPRESA FAMILIARE

Il regime fiscale del titolare dell’impresa familiare sconta una serie di problematiche connesse alla questione della maggiore o minore complessità della sua organizzazione.

Nella presente sezione si esaminano le casistiche di maggior interesse.

 

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REGIME FISCALE DEI COLLABORATORI

La disciplina fiscale del reddito dei familiari che collaborano all’impresa familiare sconta una serie di incertezze e criticità.

Innanzitutto, vengono in rilievo i criteri di imputazione al familiare degli utili ed incrementi dell’azienda.

Vanno poi considerati i limiti di deducibilità dal reddito dell’imprenditore.

Non secondaria è la questione della natura dei proventi se da lavoro o come utile d’impresa.

Infine, vanno tenuti in considerazione anche profili eminentemente pratici, come la dichiarazione congiunta, ecc.

 

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REGIME FISCALE DELLE VICENDE DELL’IMPRESA

In questa sezione vengono esaminati, sotto il profilo della rilevanza fiscale, tutta una serie di eventi che possono avvicendarsi nel corso della vita di un’impresa familiare come trasformazioni, cessioni a titolo oneroso o gratuito, successione nel caso di morte del titolare, ecc. 

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PROFILI DI RESPONSABILITA’ E SANZIONATORI

Nel caso in cui l’impresa familiare sia stato solo uno strumento per eludere la disciplina fiscale e far diminuire in modo illegittimo il carico tributario del titolare, su chi ricadono le responsabilità: sul titolare, sul collaboratore od anche sul commercialista ?

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OBBLIGO CONTRIBUTIVO E RESPONSABILITA’

Gli obblighi contributivi del titolare dell’impresa familiare sono assoggettati ad una disciplina rapsodica le cui molte lacune sono vengono colmate da continui interventi giurisprudenziali.

Ciò ha dato luogo ad una variegata casistica, di cui si dà conto nella presente sezione.

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VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEDUCIBILITA’ DEGLI STESSI

Gli oneri contributivi a carico del titolare dell’impresa familiare sono assoggettati ad un regime tutt’altro privo di contraddizioni ed incertezze.

Manca, infatti, una disciplina specifica e l’estensione di norme proprie della subordinazione pone non pochi problemi.

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SULL’INDENNITA’ DI MATERNITA’

Tra gli obblighi contribuitivi dove si riscontrano contrasti ed incertezze v’è l’indennità di maternità, soprattutto quando la donna familiare è una professionista iscritta ad uno specifica cassa previdenziale.

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SUGLI INFORNTUNI

Numerosi sono i profili applicativi controversi della disciplina antinfortunistica all’impresa familiare.

In questa sezione se ne esaminano i principali.

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SULLA RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI INFORTUNI

Il titolare dell’impresa familiare non può essere considerato in senso tecnico il datore di lavoro dal familiare che vi collabora, non essendo il relativo rapporto identificabile con il lavoro subordinato.

Nonostante ciò sullo stesso si riflettono una serie di obblighi in materia anti-infortunistica.

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L’IMPOSTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Per affrontare una controversia in materia di impresa familiare con esito favorevole è necessario esaminare alcuni aspetti preliminari da cui dipende l’esito della causa.

Prima fra tutte v’è la questione della competenza del Giudice del lavoro con le particolari preclusioni connesse al relativo rito.

In secondo luogo, bisogna tener conto delle eventuali prescrizioni e decadenze in cui il titolare del diritto potrebbe essere incappato.

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SULL’ONUS PROBANDI

L’affermazione astratta di un diritto si scontra inevitabilmente sulla concreta possibilità di darne adeguata dimostrazione in giudizio.

A tal proposito si registrano notevoli oscillazioni in giurisprudenza tra l’esigenza di certezza dei rapporti che impone una rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi delle proprie domande e quella di non sottoporre il familiare ad una sorta di “prova diabolica” per la nota ritrosia dei familiari di formalizzare i loro rapporti.

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SULLE ALTRE QUESTIONI

Ogni contenzioso reca con sé una pluralità di questioni, alcune di ordine generale sulle quali normalmente si incentra l’attenzione, ed altre apparentemente marginali, sulle quali spesso si sorvola, e che però nel corso del giudizio possono portare ad esiti inattesi e spiacevoli.

 

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SULLA COMPETENZA

Le controversie riguardanti l’impresa familiare sono assoggettate al rito del lavoro.

Di qui una serie di specifiche questioni riguardanti non solo le particolari modalità di proposizione della domanda, ma anche della tipologia di domande che è possibile proporre.

 

 

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PRESCRIZIONE E DECADENZA

 L'art. 230 bis c.c. attribuisce al familiare che lavora nell’impresa una serie di diritti a condizione che egli non sia incappato in prescrizioni e decadenze.

Prescindendo da questioni di ordine generale, deve registrarsi che il contenzioso in materia di impresa familiare presenta alcune peculiarità di cui bisogna tener conto per poter aspirare ad un esito favorevole.

Innanzitutto, viene in rilievo il rapporto tra i diversi diritti contemplati da tali articoli; cosa che importa al fine di stabilire se la domanda proposta inizialmente riguardante solo uno di essi possa essere estesa in corso di giudizio anche agli altri.

Va poi esaminata la questione della decadenza della facoltà del titolare di rateizzare quanto eventualmente dovuto al familiare.

Ampio è il dibattito sulle preclusioni riguardanti il calcolo degli utili, visti i problemi connessi alla quantificazione del dovuto per la difficoltà di reperire documenti aziendali dopo la cessazione del rapporto lavorativo.

Ulteriore questione specifica è come vada calcolata la prescrizione al diritto di pretendere la propria quota di utili e cioè anno per anno oppure solo dal momento di cessazione del rapporto.

Infine, v’è il tema della sospensione della prescrizione tra coniugi.

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SU COME SI DECLINA L’ONERE DELLA PROVA NELL’IMPRESA FAMILIARE

Il contenzioso in materia di impresa familiare si caratterizza per alcuni specifici temi che vengono costantemente sottoposti all’attenzione dei Giudici.

I problemi sono molteplici e riguardano innanzitutto questioni su come calcolare in concreto elementi caratterizzanti l’azione, come ad esempio la determinazione dell’accrescimento della produttività derivante dall’apporto del singolo familiare, la quantificazione del patrimonio aziendale distinguendolo da quello personale del titolare, la dimostrazione della provenienza aziendale dei beni, degli utili, ecc.

Un secondo filone riguarda la valenza probatoria di dichiarazioni dei compartecipi ed in particolare di quelle redatte a fini fiscali

Infine c’è il tema di come si dimostra l’esistenza di un rapporto diverso tale da escludere la disciplina di cui all'art. 230 bis c.c.

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SUGLI INTERESSI E RIVALUTAZIONE

 Tenuto conto della normale lunghezza dei processi, è necessario fare particolare attenzione nell’atto introduttivo del giudizio alla richiesta riguardante gli interessi e rivalutazione (modalità di calcolo, giorno da cui calcolarli), ecc., pena la decurtazione di una significativa posta economica.

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SULLE ALTRE QUESTIONI DIBATTUTE

Ogni processo ha, ovviamente, i suoi aspetti peculiari. Alcuni però sembrano attorcigliarsi su sé stessi quando non si valutano con attenzione alcuni eventi che si abbattono sul processo.

Primo fra tutti è ovviamente la morte del titolare per l’inevitabile interferenza tra questioni inerenti all’impresa familiare e profili riguardanti gli aspetti successori.

Altro tema è quello della relazione se nel contenzioso tra un familiare ed il titolare dell’impresa debbano partecipare necessariamente gli altri familiari che hanno lavorato nell’impresa.

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